Menu Chiudi

Statuto

DENOMINAZIONE E FINALITÀ DELLA SOCIETÀ

Art. 1 – L’Associazione, costituita il 24 Aprile 1977, si denomina “Società Oftalmologica Siciliana” – SOSi. L’Associazione ispira la propria attività ai principi di libertà associativa ed al metodo della democrazia e della responsabilità.

L’Associazione non ha fini di lucro è apolitica e apartitica ed è rappresentativa della generalità dei medici oculisti siciliani indipendentemente dalle loro forme di collaborazione e di dipendenza con strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con istituzioni pubbliche o private, assistenziali, universitarie, di ricerca od altre, anche internazionali ed indipendentemente dalla loro attività in regime libero-professionale e dal loro luogo di lavoro.

L’Associazione ha le seguenti finalità sociali, tutte intese come tra loro collegate:

– tutela e salvaguardia della salute visiva della collettività, ispirandosi ai principi della prevenzione, cura e riabilitazione;

– promozione della scienza oftalmologica attraverso la ricerca, la formazione, l’aggiornamento scientifico e culturale dei medici oculisti anche tramite il loro costante adeguamento all’evoluzione delle metodologie cliniche, chirurgiche, farmacologiche e delle tecnologie; ed anche in relazione all’evoluzione delle previsioni normative in materia di cosiddetta educazione continua del medico;

– tutela e difesa degli interessi morali e professionali in genere dei medici oculisti nonché vigilanza sul rispetto dei principii etici e deontologici che devono presiedere alla loro attività.

Le attività sociali vengono finanziate attraverso i contributi degli associati e/o di Enti pubblici nonché di soggetti privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale anche se forniti attraverso soggetti collegati. Le attività di cosiddetta educazione continua, definite ECM, vengono finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dagli Organi competenti.

Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, l’Associazione adotta ogni attività ed iniziativa ritenuta idonea ad incrementare, qualificare e tutelare la scienza e la professione oftalmologica.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’Associazione potrà:

a) organizzare e patrocinare convegni, conferenze, dibattiti, corsi e seminari riguardanti ogni problematica scientifica di interesse per l’oftalmologia;

b) organizzare e patrocinare, anche a favore di singoli ricercatori, corsi di studio e protocolli di ricerca in discipline oftalmologiche presso istituzioni pubbliche e private sanitarie, universitarie, di ricerca ed affini;

c) organizzare e promuovere rilevazioni sull’andamento epidemiologico delle patologie oculistiche ed in genere sulla salute visiva della popolazione;

d) organizzare e promuovere iniziative editoriali connesse agli scopi sociali, quali la pubblicazione di riviste anche periodiche sull’attività dell’Associazione e su quant’altro riguarda l’evoluzione scientifica nazionale ed internazionale dell’oftalmologia, di atti di convegni e seminari, di risultati di studi e ricerche; nonché l’istituzione di biblioteche, banche dati ed affini;

e) elaborare linee guida in collaborazione con le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali e le Associazioni federative e di coordinamento con altre società scientifiche;

f) promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate ai rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici;

g) organizzare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte nonché sistemi di verifica e di certificazione della qualità degli studi professionali degli associati e delle strutture dalle quali gli associati dipendono o con le quali collaborano;

h) promuovere il collegamento la collaborazione e l’interscambio scientifico e culturale con Enti nazionali ed esteri operanti con finalità analoghe alle proprie;

i) organizzare e promuovere campagne di sensibilizzazione sociale per la tutela preventiva della saluta visiva e sulle malattie oculari ovvero partecipare alle stesse, anche attraverso corsi formativi per le vie del sistema scolastico nazionale;

j) favorire l’informazione scientifica al fine di garantire la qualità delle prestazioni oftalmologiche;

k) favorire e promuovere la ricerca scientifica, farmacologica e tecnologica nel settore;

l) intraprendere ogni iniziativa idonea a favorire il collegamento di tutti gli associati ovunque profèssino;

m) promuovere ed organizzare campagne di denuncia in ordine a distorsioni e travisamenti dell’impiego di metodologie cliniche e chirurgiche non appropriate e dell’impiego di figure professionali non adeguate nonché combattere ogni forma di violazione, di disapplicazione delle norme vigenti in materia sanitaria in genere e di salute visiva in particolare;

n) promuovere e creare servizi di consulenza anche legale per gli associati;

o) promuovere forme di tutela assicurativa professionale degli associati. L’Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con l’oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento delle finalità sociali ovvero accessoria ed integrativa delle stesse. L’Associazione non svolge attività sindacale di contrattazione collettiva. Per corrispondere alle finalità statutarie sopra enunciate, l’Associazione si adopera peraltro nella tutela e nella difesa degli interessi morali e professionali della generalità dei soci, di gruppi di essi ovvero anche di singoli qualora tale tutela e difesa assumano rilievo generale, corrispondano alle finalità sociali e non contrastino con gli interessi della generalità o dei gruppi; ed inoltre nella difesa dell’associazione da attività ad essa contrarie promosse da altre associazioni. Per il raggiungimento delle finalità sociali e per la realizzazione delle attività ad esse funzionali sopra enunciate, l’Associazione assicura i rapporti con le istituzioni in genere con le organizzazioni e le autorità sanitarie internazionali e nazionali, con il Ministero della Salute, con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con le Regioni e con le Autorità Sanitarie in generale. L’Associazione potrà altresì integrare – in modo permanente ed anche secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri enti ed associazioni scientifiche e professionali del settore, promuovendo anche l’istituzione di associazioni federative di coordinamento con altre associazioni e società medico-scientifiche e/o aderendo ad altre associazioni del genere quando già esistenti.

Art. 2 – Nello spirito dell’art. 1 l’Associazione organizza almeno un Congresso Regionale annuo da effettuarsi nella sede e nel periodo determinati dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – La se de legale dell’Associazione è in Messina. L’Associazione potrà promuovere o istituire sedi secondarie ed uffici curando edassicurando l’articolazione della sua organizzazione su base regionale.

TITOLO III

I SOCI, REQUISITI, TIPOLOGIE, DIRITTI E DOVERI, PROCEDIMENTO DI

AMMISSIONE

Art. 4 – L’Associazione è composta dai soci ordinari e dai soci onorari. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario-tesoriere. I soci ordinari hanno diritto di partecipare alle assemblee se in regola con il pagamento della quota annuale e votare direttamente o per delega come da regolamento.

Art. 5 – Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti

con quelli dell’Associazione, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. La qualifica di socio è intrasmissibile. I soci ordinari devono essere Specialisti o Specializzandi in Oftalmologia. L’iscrizione viene accettata con effetto immediato e senza obbligo di motivazione, salvo il caso di rifiuto dalla maggioranza dal Consiglio Direttivo. Sulla base di parere motivato il Consiglio Direttivo può inoltre ammettere come soci ordinari i cultori della materia. Possono essere inoltre nominati soci onorari coloro che, anche non medici, abbiano promosso il progresso scientifico e la difesa dei principi etici e deontologici dell’oftalmologia o si siano comunque distinti per l’impegno profuso nelle finalità dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, su proposta motivata del Presidente, approva a maggioranza la nomina dei soci onorari.

Art.6 – L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di conoscenza e dell’osservanza del presente statuto e del regolamento di attuazione.

Art. 7 – La qualifica di socio ordinario si perde per dimissioni o per decadenza in caso di mancato pagamento della quota annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nel regolamento. La qualifica di socio ordinario si perde inoltre per inottemperanza ai doveri del socio stabiliti dal regolamento di attuazione, per indegnità, per grave inottemperanza alle regole etiche e deontologiche dell’Associazione, per attività organizzate, sistematiche e preordinate in contrasto con le attività associative, nonché per attività o iniziative che in qualsiasi modo si pongono in contrasto con le finalità associative; nonché per radiazione dall’Albo professionale. Viene sempre fatta salva l’espressione della libera opinione dei singoli all’interno dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo avvia il procedimento con contestazione dell’addebito all’interessato e comunicazione al Comitato Etico.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 8 – Sono organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea dei Soci;

2. il Presidente;

3. il Consiglio Direttivo;

4. il Segretario Tesoriere;

5. il Comitato Etico.

Art. 9 – L’assemblea ordinaria è composta da entrambe le tipologie dei Soci ed è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo che dispone l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno è comunicata ai soci secondo le norme riportate nel Regolamento.

Sono compiti dell’assemblea ordinaria:

1. eleggere alle relative scadenze il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo

2. ratificare le modifiche del Regolamento di attuazione dello statuto disposte dal Consiglio Direttivo;

3. approvare la relazione annuale del Presidente ed i bilanci dell’Associazione;

4. approvare la nomina dei Soci benemeriti;

Art. 10 – L’assemblea ordinaria è convocata d’ufficio dal Presidente, osservate le modalità di cui al precedente art.9, su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci. Anche in tale caso l’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, è comunicato ai Soci secondo le norme riportate nel regolamento.

Art. 12 – L’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale. Sia nell’assemblea ordinaria che in quella straordinaria le votazioni possono essere espresse per posta o con metodi informatizzati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nel Regolamento. Per le elezioni alle cariche sociali il voto è a scrutinio segreto espresso per posta o con metodi informatizzati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nel Regolamento e sotto il controllo del Comitato Etico. L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei Soci anche per delega. In seconda convocazione, almeno dopo 24 ore, se è presente un numero minimo pari al cinque per cento dei Soci, comprese le deleghe. Sono ammesse deleghe da parte dei Soci ordinari, in numero non superiore a tre per ciascun Socio presente come specificato nel Regolamento. Le deleghe non sono ammesse per le elezioni e per i provvedimenti di espulsione dei Soci. Le delibere dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio per i quali è richiesto voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci ai sensi dell’art.21 c.c. terzo comma. Le deliberazioni di modificazione statutaria richiedono il voto per posta o con metodi informatizzati di almeno un quarto dei Soci validamente iscritti ed il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art. 13 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi. Il Presidente è eletto dall’assemblea elettiva a maggioranza relativa dei voti validi tramite voto per posta o con metodi informatizzati e con le ulteriori modalità stabilite dal Regolamento. Il Presidente dura in carica due anni. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo dopo averne stabilito l’ordine del giorno nonché le assemblee ordinarie e straordinarie secondo le modalità di cui agli artt.9, 10 e 11. Egli è garante dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. In caso di assenza o impedimento, il vice-Presidente sostituisce il Presidente fino alla scadenza del mandato presidenziale. Previa deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente conferisce mandato al difensore a stare in giudizio nelle liti attive e passive.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto Consiglieri. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea elettiva secondo le modalità di cui all’art. 12 . Nelle elezioni, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di iscrizione all’Associazione. Nel caso di singole cessazioni il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione.

Art. 15 – Dopo la sua elezione il Consiglio Direttivo si riunisce per procedere all’elezione fra i suoi componenti del Vice-Presidente e del Segretario Tesoriere. Tutte le cariche non sono retribuite. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere, i Consiglieri ed in genere tutti i Soci che sostengono spese per specifico incarico dell’Associazione e nell’interesse di essa, possono essere rimborsati per spese di viaggio e di pernottamento. Il Consiglio Direttivo definisce, nell’ambito delle finalità statutarie, le linee generali dell’attività associativa per il tempo del suo mandato, garantisce la conduzione unitaria ed in forma collegiale dell’Associazione, delibera le modifiche del Regolamento da sottoporre alla ratifica dell’assemblea, delibera le iniziative per il raggiungimento delle finalità sociali e per l’espletamento delle attività di cui all’art.1, delibera su tutte le questioni inerenti l’organizzazione, l’amministrazione e l’attività dell’Associazione, delibera i bilanci da sottoporre ogni anno all’approvazione dell’assemblea; assegna i temi delle relazioni congressuali, conferisce incarichi di ricerca, di didattica, borse di studio e premi scientifici, identifica e promuove lo sviluppo di linee guida. Il Consiglio Direttivo è convocato con le modalità di cui all’art. 13 dal Presidente di sua iniziativa o d’ufficio su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può istituire o nominare Commissioni temporanee o permanenti per l’elaborazione, per lo studio e per la trattazione di particolari tematiche. Il Consiglio Direttivo, per corrispondere alle finalità sociali di cui all’art.1, delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive e passive che l’Associazione intende sostenere in quanto Ente rappresentativo dei propri diritti ed interessi patrimoniali; nonché di quelle che l’Associazione intende sostenere a tutela degli interessi degli associati o di gruppi di essi ovvero anche di singoli, quando ritiene che corrispondano alle finalità sociali e non contrastino con gli interessi dei gruppi o della generalità dei Soci; nonché di quelli che l’Associazione intende sostenere a tutela, in quanto ente rappresentativo di interessi  diffusi, dei diritti e degli interessi della collettività alla salvaguardia della salute visiva, nonché la costituzione in giudizio, con interventi adesivi o ad opponendum, a sostegno dei predetti diritti ed interessi, conferendo mandato al Presidente di nominare il difensore salvi i casi d’urgenza nei quali delibera  la Giunta Esecutiva. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 16 – L’esercizio sociale ha la durata di dodici mesi consecutivi, inizia con l’1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato comunque entro sei mesi dell’anno successivo ad ogni esercizio sociale. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato comunque prima dell’inizio dell’esercizio sociale a cui si riferisce. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione. L’Assemblea delibera in merito agli avanzi di gestione al fine di destinarli alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli avanzi di gestione e le riserve di patrimonio netto potranno essere utilizzate per la copertura delle perdite d’esercizio. E’ assolutamente vietata la distribuzione di avanzi di gestione e delle riserve ai Soci durante la vita sociale. In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni ed associazioni con finalità analoghe ovvero ad enti di pubblica utilità a norma di legge. E’ escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli associati.

Art. 17 – Il Comitato Etico è composto dagli ex Presidenti e dagli ex Segretari. Si riunisce almeno una volta l’anno, in occasione del Congresso, per affrontare problemi di etica e per vigilarne i principi nella vita dell’Associazione con lo scopo di esaminare i casi che gli vengano sottoposti dagli Organi, dai singoli Soci e nel caso dei procedimenti disciplinari di cui all’art. 7. Le sedute sono presiedute dal più anziano degli ex Presidenti e le delibere, a maggioranza dei partecipanti, trasmesse al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei Soci.

Art. 18 – Il Segretario Tesoriere cura la corrispondenza d’ufficio e la raccolta degli atti e documenti, redige e conserva i verbali delle sedute ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Lo stesso cura altresì la gestione finanziaria dell’Associazione. Il Segretario Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo, può avvalersi di consulenti nei settori finanziario, legale, fiscale ed organizzativo per questioni specifiche. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano.

TITOLO V

BENI PATRIMONIALI E PROVENTI FINANZIARI

Art. 19 – L’Associazione ha un fondo di dotazione di €. 12.500,00 (eurododicimilacinquecento/00). Il patrimonio dell’Associazione può essere incrementato da contributi o lasciti di Soci o di terzi.

Art. 21 – I beni dell’Associazione debbono essere trascritti in speciale inventario. Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da lasciti e da donazioni sono comunque destinate ad incrementare il patrimonio su conti ad interesse ed eventualmente vanno convertite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato od equipollenti o in beni immobili. Spetta al Segretario Tesoriere provvedere alla gestione di detti fondi servendosi di eventuale consulenza di esperti, banche e professionisti.

Art. 22 – Le somme necessarie ai bisogni ordinari dell’Associazione devono essere depositate ad interesse presso primari istituti di credito.

Art. 23 – Per quanto non previsto nel presente Statuto si dovrà far riferimento alle leggi vigenti.